giovedì 21 marzo 2013

LA PRIVACY



C'è una cosa al mondo peggiore del parlar male di qualcuno: non parlarne.

Oscar Wilde


 non è una dea  mitologica da onorare e adorare
-   non è una donna da sedurre
-   MA
-   È una parola astratta, una convenzione che richiede una serie di comportamenti in ognuno di noi nei riguardi di ogni individuo


Definiamola:
L’ENCICLOPEDIA  UNIVERSALE RIZZOLI se ne esce con poche parole, “Vita privata personale e familiare” :  semplici e telegrafiche.

Il DIZIONARIO LA RIZZOLI-LAROUSSE – De Agostini- spiega Privacy  (pron. pràivasi) : “La vita privata di una persona o di una famiglia.”

IL DIZIONARIO DI PSICOLOGIA – AMEDEO DALLA VOLTA – GIUNTI- BARBERA spiega che la “privacy” è la qualità di appartenere ad una persona singola che ne difende la segretezza nei riguardi di altre persone.” 
In una accezione più larga, la qualità di essere riservato, non aperto al pubblico.

Il dizionario di
Il lodevole vocabolario della lingua italiana  “Giacomo  Devoto – Gian Carlo Oli” recita in modo magistrale la seguente definizione: “L’ambito gelosamente circoscritto della vita personale e privata.”  E poi si legge: Legge sulla Privacy: il complesso delle norme che regolano la tutela e l’utilizzo dei dati personali. Propr: “intimità”.

Nell’ambito della privacy tratteremo:
-   il rispetto della privacy della coppia;
-   e il rispetto dei dati “personali” in internet: (utenti social network, e-mail e, in generale, servizi via internet.


La normativa che interessa è la seguente:

    COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
art. 15, 1° comma: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.”
    CODICE PENALE
                        Art. 616
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
(1° comma). Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro.
(2° comma). Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito,  se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave renato, con la reclusione fino a tre anni.
(3° comma). Il delitto è punibile a querela della persona offesa.


FARE ATTENZIONE AL SEGUENTE COMMA!!!


(4° comma) Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s’intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica, o telematica, ovvero  con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
                        Art. 617
Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni, telegrafiche o telefoniche.
(1° comma). Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra le persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a  quattro anni.
(2° comma). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
                        Art. 618
Rivelazione del contenuto di corrispondenza
(1° comma). Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro.
Immaginate, che ogni individuo viva in una grossa bolla d’aria trasparente, lui là dentro può fare quello che vuole: là dentro c’è il suo intimo, il suo privato, la sua bolla costituisce LA SUA PRIVACY e coloro che  se pur ne vengono a conoscenza per motivi o servizi istituzionali, aziendali, commerciali,  professionali, o di enti ON LUS, cioè da parte di Enti non aventi scopo di lucro, sono tenuti a un certo comportamento che non violi quella “bolla” cioè la PRIVACY, alias la “riservatezza” personale e familiare, che deve rimanere segreta, tranne casi di violazione a leggi di natura penale.

E veniamo alla coppia!

Lasciamo parlare l’avvocato Avv. Guido Scorza di Win Magazine.
Alzi la mano chi ha dato una fugace lettura della posta elettronica in entrata ed in uscita, o una furtiva occhiatina agli sms appena ricevuti o spediti o, magari, l’impossessamento più o meno casuale- delle credenziali che garantiscono il controllo del profilo su Facebook del partner, infatti, garantiscono l’accesso ad una quantità di informazioni straordinariamente vasta sulla sua vita di relazione e sono, pertanto, in grado di confermare o fugare il più atroce dei sospetti.

Guai, tuttavia, a pensare che solo perché questa enorme quantità di informazioni personali appartiene al nostro partner – moglie, fidanzata o amante che sia – il diritto alla privacy di quest’ultimo risulti attenuato o, magari, la nostra condotta lecita perché ispirata dalla volontà di verificare l’altrui fedeltà.

La legge – quella sulla privacy e quella a tutela della riservatezza della corrispondenza – infatti, non conosce eccezioni di sorta: accedere ad altrui dati personali o, addirittura all’altrui posta
-   cartacea o elettronica che sia – senza autorizzazione,  costituisce, sempre e comunque, reato e, dunque, la gelosia può costare molto cara ai novelli Otello.

COSA SI RISCHIA “CURIOSANDO” TRA SMS, EMAIL e FACEBOOK?

Ciucciotti e Ciucciottine, continuate a leggere e lo saprete!
Sappiate che l’accesso abusivo a sistema informatico, la violazione della corrispondenza o il trattamento illecito di altrui dati personali sono solo alcune delle figure di reato che potrebbero essere contestate a chi scelga di cercare conferme o smentite ai propri sospetti, ledendo la privacy digitale del proprio partner. Se poi, la gelosia, vi ha reso addirittura diabolici ed avete, dunque, deciso di impersonare  il vostro partner nell’ambito di una piattaforma di social network, impossessandovi delle sue credenziali o creando un suo falso profilo allo scopo di intercettare, contatti, messaggi e richieste di amicizia,, vale la pena che teniate presente che state, letteralmente, rubando la sua identità digitale  e che, dunque, ancora una volta state ponendo in essere un’interminabile sequenza di reati.

E non è finita. Se, qualcuno, poi pensasse di poter curiosare indisturbato nelle tracce digitali del proprio partner perché, per quest’ultimo, la fedeltà è un dovere con la conseguenza che si ha il diritto di verificare che vi adempia, sembra appena il caso di ricordare che, nel nostro Ordinamento, l’infedeltà, acquisisce un rilievo giuridico solo all’interno di un matrimonio o di rapporti equiparabili e che, per altro, anche in questi casi, curiosare nell’altrui vita privata a caccia delle prove di tradimento è un compito riservato ai soli investigatori privati che, devono adempiervi nel rispetto di un apposito codice deontologico varato in conformità al Codice privacy.
La  gelosia, nell’era del bit, dunque, può costare decisamente cara e, la prossima volta che vi viene voglia di curiosare nella posta elettronica di vostra moglie  (o di vostro marito) o nel suo telefonino, se proprio non riuscite a resistere diversamente alla tentazione, il consiglio è quello di sfogliarsi il codice penale (vi ho fornito gli articoli) e provare a pensare a quanto tempo si potrebbe essere costretti a lasciarla a casa da sola – o da solo -  se si fosse scoperti e si finisse con lo scontare lunghe notti nelle patrie galere.
A quel punto, forse, ci sarebbe davvero da essere gelosi.
Ora che ne sapete di più, fate i saggi… ma non quelli ginnici!

ENZO


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